Statuto

Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
EVERYONESTRONG

TITOLO I
NATURA, SCOPI E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione
E’ costituita l’Associazione sportiva denominata “EVERYONESTRONG associazione sportiva
dilettantistica”, ai sensi degli artt. 36 e seg. del Codice Civile.

Art.2 - Scopi dell’Associazione
EVERYONESTRONG associazione sportiva dilettantistica, è associazione libera e apolitica,
senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e
all’estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello
dilettantistico e attività ricreative.
Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito.
Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:
a) la promozione e l’organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello
formativo ed amatoriale;
b) l’organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
c) l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant’altro ritenuto utile
per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse
dall’Assemblea dei Soci;
d) la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale,
di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci
per lo svolgimento delle varie attività sportive.
L’attività sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a Campionati,
viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio
Direttivo.
L’Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di
approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni
sportive, corsi e seminari a contenuto didattico – divulgativo destinati ai soli propri
associati.
Scopo dell’Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e
l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport.
Essa può stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti od
Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

Art.3 - Attività Associative
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà:
a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed
esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
b) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
c) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo
svolgimento delle varie attività sportive;
d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero
raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed
esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;
e) accettare, in via veramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di
terzi;
f) partecipare a campionati nell’ambito dell’attività promossa dagli Enti preposti in
genere;
g) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage, centri di formazione
sportivi.
L’Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed
associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino
nei suoi fini istituzionali.

TITOLO II
SOCI

Art. 4 - Requisiti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto
verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utili svoltasi
dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro di cui all’art. 23 del
presente statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 31
dicembre di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota
associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate
dall’Assemblea dei Soci.
La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.

Art. 5 - Ammissione dei soci
Quanti desiderassero divenire soci dell’Associazione devono presentare apposita
domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ad anni 18 la
domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio
Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le
domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.
Tutti i soci sono obbligati a versare le “quote associative” e le “somme aggiuntive”,
così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese
sostenute per le attività istituzionali e per le prestazioni di eventuali servizi forniti dagli
associati o a particolare categorie tra questi identificate.
La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

Art. 6 - Circolazione delle quote
La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato
pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
b) per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del
Consiglio Direttivo;
c) per radiazione: qualora il comportamento le attività del socio siano in palese
contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è
eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo, nella persona del
Presidente. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio
Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.
Ogni Socio è sempre libero di recedere dall’Associazione comunicando per iscritto la
propria volontà al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente.
Il socio recedente, decaduto, radiato non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

Art. 9 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e
costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente
adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo
da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative
all'atto della richiesta che propongano l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è
atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque,
in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 10 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinario e straordinarie i soli soci in regola
con il versamento della quota annua.
Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Art. 11 – Compiti dell'assemblea
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima
mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco
delle materie da trattare.
L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta
all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del
rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione
nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi
direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non
rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente
sottoposti al suo esame.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua
assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e
designata a maggioranza dei presenti.
L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia
redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle
votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della
stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione è
validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto
e delibera con il favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che
l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli
associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 13 - Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo con lettera
ordinaria spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica
dello Statuto sociale; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 14 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito
dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito
nomina il presidente, vicepresidente, il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli
incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a
maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni o da qualsiasi
Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva squalifiche o inibizioni
superiori ad un anno.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo
a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 15 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durane il corso dell'esercizio venissero a mancare
uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci
per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 – Convocazioni direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se
ne sia fatta richiesta da almeno due consigliere, senza formalità.

Art. 17 – Compiti del Consiglio direttivo
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e
convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai
soci,
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea
dei soci.

Art. 18 – Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consigli direttivo dirige l'associazione e ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo,
redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura
l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle
riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE

Art. 21 - Entrate dell’ Associazione
Le entrate dell’Associazione, sono rappresentate:
a) dai proventi delle “quote associative” e delle eventuali “somme aggiuntive”;
b) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
c) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e
soci.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o
indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato
esclusivamente alle finalità e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più
opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Sede dell’Associazione
EVERYONESTRONG  associazione dilettantistica sportiva, ha sede in Tivoli, via Salvador Allende 39 . E’ facoltà esclusiva dell’Assemblea Straordinaria trasferirne con apposita delibera l’ubicazione.

Art. 24 - Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera
dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 25 - Esercizio sociale
L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati
rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Libri sociali
Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli
eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri
associativi:
a) libro degli associati;
b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
c) libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;
d) libro di Cassa.
Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal Segretario.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci,
convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la
richiesta dell'assemblea straordinaria da parte di soci avente per oggetto lo scioglimento
delle associazioni deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla
destinazione del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che
persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione
imposta dalla legge.

Art. 28 - Clausola arbitrale
Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che
riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno
demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transizione, a mezzo
di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il
terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Tivoli.
Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante
avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all’altra parte, contenente la nomina
dell’arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data
del timbro della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la
nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà opporre in calce all’avviso la
propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del
Tribunale di Tivoli, su semplice istanza di parte.
Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri
provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l’accordo,
la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al presidente del
Tribunale di Tivoli.
Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall’accettazione del terzo arbitro.
Quest’ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione
anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Art 29 – Norme di Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le
disposizioni contenute dello Statuto o dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali
e degli Enti di promozione Sportivo a cui l’associazione è affiliata in subordine le norme del
Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.